Sez. 3, Sentenza n. 7011 del 26/07/1997 (Rv. 506283 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO | Ricorso incidentale - Omessa trascrizione della procura - Difetto di elementi idonei ad evidenziarne l'anteriorità rispetto alla notifica dell'atto - Inammissibilità del ricorso incidentale.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO
La mancata trascrizione, nella copia notificata del ricorso incidentale per cassazione, della procura speciale al difensore, scritta in calce o a margine dell'originale e priva di data, determina l'inammissibilità di detto ricorso, quando nella copia notificata facciano difetto elementi univoci e sicuri idonei ad evidenziare l'anteriorità del conferimento del mandato rispetto alla notificazione dell'atto, a tal fine non essendo sufficiente la semplice menzione nella copia stessa del rilascio della procura, in particolare quando questa non rechi la data di sottoscrizione, né, con riguardo a ricorso incidentale proposto da un Comune, la circostanza che nella relata di notifica dell'ufficiale giudiziario, si attesti, con formula di rito, che essa è effettuata "ad istanza del Sindaco come in epigrafe rappresentato e domiciliato".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)