Sez. 2, Sentenza n. 7494 del 12/08/1996 (Rv. 499190 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO | Omissione - Inammissibilità del ricorso - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO
La mancata trascrizione, nella copia notificata, della procura speciale al difensore scritta in calce o a margine dell'originale determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione solo quando da detta copia non sia in altro modo desumibile che la procura è stata comunque rilasciata in data anteriore alla notificazione (nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la prova della anteriore presenza della procura potesse desumersi dalla intestazione del ricuso, ove vi era espressa menzione del mandato conferito al difensore, dalla relazione di notifica eseguita su istanza del difensore medesimo, dalla stessa copia del ricorso consegnato per la notifica, nel quale la procura risultava riprodotta senza la firma per autentica del difensore).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)