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Sez. L, Sentenza n. 16540 del 19/07/2006 (Rv. 591713 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO | Mancanza - Ammissibilità del ricorso - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591713-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO

La mancata trascrizione, sulla copia del ricorso per cassazione notificato, degli estremi della procura speciale conferita dal ricorrente al difensore, non determina l'inammissibilità del ricorso ove la procura sia stata rilasciata con dichiarazione a margine, o in calce al ricorso, in quanto in tal caso l'intimato, con il deposito del ricorso in cancelleria, è posto in grado di verificare l'anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notificazione dell'atto di impugnazione. (Nella specie, in cui la procura era stata apposta a margine del ricorso e sulla copia dell'atto notificato alla resistente era stata riportata l'annotazione "vi è il mandato a margine dell'originale", la S.C. ha ritenuto che detta annotazione, unitamente alla conformità dell'atto all'originale, attestata dall'ufficiale giudiziario, valesse ad integrare un elemento idoneo a far ritenere alla parte l'esistenza della procura).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)