Sez. L, Sentenza n. 11322 del 15/10/1992 (Rv. 478970 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Carriera - Promozioni | Mancata promozione ad una qualifica superiore - Diritto al risarcimento del danno - Domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento di una somma - Inclusione implicita di tutto il credito risarcibile - Conseguenze - Richiesta successiva di pagamento di altre somme in relazione a voci di danno non considerate nella predetta domanda - Inammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Carriera - Promozioni
Nel caso in cui il lavoratore, facendo valere il suo diritto al risarcimento del danno per la sua mancata promozione ad una qualifica superiore, chieda, senza alcuna specificazione o riserva, la condanna del datore di lavoro al pagamento di una somma, l'azione comprende, per la sua genericità, tutto il credito risarcibile, sicché è da escludere che, dopo la formazione del giudicato al riguardo, il lavoratore possa azionare lo stesso diritto per ottenere il pagamento di altre somme in relazione a voci di danno non considerate da tale giudicato, come, in particolare, quella relativa alla fruizione di un trattamento pensionistico inferiore in rapporto alla mancata percezione di emolumenti connessi alla qualifica non conseguita, non rilevando in contrario la perdurante attività di servizio del lavoratore all'epoca della proposizione della domanda, attesa la già avvenuta acquisizione al patrimonio del lavoratore medesimo del diritto al risarcimento di tale (futuro) danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)