diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 15169 del 10/10/2003 (Rv. 567399 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Domanda di risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod. civ. - Proposizione in autonomo giudizio successivo al formarsi del giudicato sugli interessi - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567399-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA

In ordine al ritardato adempimento di obbligazioni pecuniarie, è consentito al danneggiato agire per il risarcimento del maggior danno, ex art. 1224, comma secondo cod.civ.anche separatamente, in un giudizio successivo a quello in cui si sia formato il giudicato sugli interessi legali per il medesimo ritardo, purché il creditore nel primo giudizio abbia fatto espressa riserva di agire in separata sede per il maggior danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)