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Sez. 1, Sentenza n. 5401 del 15/10/1981 (Rv. 416110 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - MOBILI (BENI) - ALIENAZIONE SIMULTANEA DI MOBILI ED IMMOBILI - DIVERSITÀ DI PREZZO DEGLI UNI RISPETTO AGLI ALTRI - ALIQUOTE APPLICABILI - NATURA DI BENE MOBILE O IMMOBILE - DETERMINAZIONE - CRITERI - MOBILI CHE SIANO PERTINENZE DI BENI IMMOBILI - ALIQUOTA MOBILIARE - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416110-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - MOBILI (BENI) - ALIENAZIONE SIMULTANEA DI MOBILI ED IMMOBILI - DIVERSITÀ DI PREZZO DEGLI UNI RISPETTO AGLI ALTRI - ALIQUOTE APPLICABILI - NATURA DI BENE MOBILE O IMMOBILE - DETERMINAZIONE - CRITERI - MOBILI CHE SIANO PERTINENZE DI BENI IMMOBILI - ALIQUOTA MOBILIARE - APPLICABILITÀ.*

Qualora un unico atto, traslativo di beni di diversa natura (nella specie, complesso alberghiero), contempli, per ciascun tipo di essi, un diverso prezzo, l'imposta di registro, ai sensi e nel vigore dell'art. 46 del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, va applicata con aliquote distinte per gli immobili ed i mobili, e l'individuazione del carattere mobiliare od immobiliare dei beni medesimi, in forza del rinvio formale "alla legge civile" contenuto nella citata norma, va effettuata, dopo l'entrata in vigore dell'attuale codice civile, alla stregua dei criteri fissati dall'art. 812 di tale codice. Ne consegue la tassazione con l'aliquota mobiliare dei beni che debbono considerarsi mobili, in forza del terzo comma del suddetto art. 812 cod. civ., restando a tal fine irrilevante la loro eventuale qualità di pertinenze di beni immobili. (V. 1147/77, mass. N. 384808).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 812, Cod. Civ. art. 817, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)