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Sez. 1, Sentenza n. 1832 del 22/03/1982 (Rv. 419670 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - MOBILI (BENI) - ALIENAZIONE SIMULTANEA DI MOBILI ED IMMOBILI - VENDITA DI UN'AZIENDA COMPRENSIVA DI MOBILI ED IMMOBILI - DISCIPLINA EX ART. 46, COMMA PRIMO, DEL R.D. N. 3269 DEL 1923 - APPLICABILITÀ - AVVIAMENTO COMMERCIALE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419670-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - MOBILI (BENI) - ALIENAZIONE SIMULTANEA DI MOBILI ED IMMOBILI - VENDITA DI UN'AZIENDA COMPRENSIVA DI MOBILI ED IMMOBILI - DISCIPLINA EX ART. 46, COMMA PRIMO, DEL R.D. N. 3269 DEL 1923 - APPLICABILITÀ - AVVIAMENTO COMMERCIALE - INCLUSIONE.*

Nella previsione dell'art. 46, primo comma, della legge di registro n. 3269 del 1923 - per il quale l'atto traslativo di beni mobili ed immobili è soggetto alla tassa di registro stabilita per questi ultimi, eccetto che siasi stipulato un prezzo particolare per gli oggetti mobili - rientra anche il caso di vendita di un'azienda comprensiva di beni mobili ed immobili, con la conseguente tassazione in base alle rispettive aliquote o solo in base a quella più elevata stabilita per gli immobili, a seconda che il prezzo risulti distinto per le due categorie di beni, ovvero sia indicato globalmente. Tale regime si estende all'avviamento commerciale (che va preso in esame, ai fini della valutazione, ai sensi dell'art. 31 di detta legge), in quanto elemento concorrente ad integrare il valore dei beni immobili o mobili cui si riferisce, sicché esso, ove il prezzo della vendita sia indicato globalmente, è soggetto a tassazione con l'aliquota dei trasferimenti immobiliari, senza che a ciò osti la definizione del relativo valore con concordato separato tra contribuente e fisco, trattandosi di ipotesi non assimilabile a quella (prevista dall'art. 46 citato) della stipulazione di un prezzo particolare per i beni mobili. (V 5401/81, mass n 416110; (V 1147/77, mass n 384808).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 31, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)