Sez. 1, Sentenza n. 940 del 17/02/1986 (Rv. 444461 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE - DIVIETO DI ALIENAZIONE A CARICO DELL'ASSEGNATARIO - PORTATA - STIPULAZIONE DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO MEDESIMO DI UN PRELIMINARE DI VENDITE - AMMISSIBILITÀ.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE - DIVIETO DI ALIENAZIONE A CARICO DELL'ASSEGNATARIO - PORTATA - STIPULAZIONE DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO MEDESIMO DI UN PRELIMINARE DI VENDITE - AMMISSIBILITÀ.*
Il divieto di alienazione, operante a carico dell'assegnatario di alloggio dell'edilizia residenziale pubblica, non osta a che l'assegnatario medesimo possa validamente stipulare un preliminare di vendita anche se accompagnato dall'anticipata attribuzione del possesso dell'immobile, stante l'efficacia non traslativa, ma meramente obbligatoria di tale contratto, che si traduce nell'impegno di trasferire la proprietà dell'immobile solo dopo l'acquisto da parte del promittente della sua piena disponibilità. (V 1654/82, mass n 419488; (V 4998/78, mass n 394747).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, DPR 09/04/1956 num. 1265, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)