diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1408 del 21/03/1989 (Rv. 462239 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE - CONTRATTO PRELIMINARE - CONDIZIONE DELL'ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO - LICEITÀ DEL CONTRATTO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462239-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE - CONTRATTO PRELIMINARE - CONDIZIONE DELL'ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO - LICEITÀ DEL CONTRATTO - CONSEGUENZE.*

Il divieto di alienazione, a carico dell'assegnatario di alloggio dell'edilizia residenziale pubblica, non preclude la stipulazione di un preliminare di vendita, implicante la mera assunzione dell'Obbligo del trasferimento della proprietà "sub condicione" dell'acquisto di essa da parte del promittente. Pertanto, ove quest'ultimo, ovvero il suo erede, subentrato nel preliminare, abbiano ottenuto dall'ente assegnante la cessione del bene, deve riconoscersi al promissario la facoltà di chiedere l'esecuzione in Forma specifica del preliminare medesimo, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.. (V 940/86, mass n 444461; (V 1654/82, mass n 419488).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2932, DPR 09/04/1956 num. 1265 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)