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Sez. 1, Sentenza n. 7144 del 03/12/1986 (Rv. 449222 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - LEGGE DI DEPENALIZZAZIONE N. 689 DEL 1981 - OPPOSIZIONE CONTRO L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PROPOSTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 317 DEL 1967 - PROCEDIMENTO - CODICE DI PROCEDURA CIVILE - APPLICABILITÀ - SUSSISTENZA - REGOLAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO - VALUTAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA SOCCOMBENZA - DELLA OPPORTUNITÀ DELLA COMPENSAZIONE TOTALE O PARZIALE - MOTIVAZIONE SPECIFICA - OBBLIGO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449222-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - LEGGE DI DEPENALIZZAZIONE N. 689 DEL 1981 - OPPOSIZIONE CONTRO L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PROPOSTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 317 DEL 1967 - PROCEDIMENTO - CODICE DI PROCEDURA CIVILE - APPLICABILITÀ - SUSSISTENZA - REGOLAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO - VALUTAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA SOCCOMBENZA - DELLA OPPORTUNITÀ DELLA COMPENSAZIONE TOTALE O PARZIALE - MOTIVAZIONE SPECIFICA - OBBLIGO - ESCLUSIONE.*

Anche alla luce della legge di depenalizzazione n. 689 del 1981, l'opposizione proposta ai sensi della legge 3 maggio 1967 n. 317 contro l'ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, apre un processo che, regolato, salvo eccezion fatta per alcune particolarità espressamente previste, dal codice di procedura civile anche in ordine al regolamento delle spese processuali. Tale rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, cui è devoluta la valutazione dell'entità della soccombenza in rapporto all'esito finale della lite, senza alcuna posizione di favore per l'amministrazione, nonché la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese stesse, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella di concorso di altri giusti motivi, la cui ricorrenza è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e non richiede specifica motivazione. (V 5104/85, mass n 442427; (V 4918/85, mass n 442295; (V 2261/84, mass n 434302).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)