Sez. 3, Sentenza n. 2408 del 12/01/1996 Ud. (dep. 06/03/1996) Rv. 204712 - 01
Edilizia - In genere | Lottizzazione abusiva - Rilascio di autorizzazione in sanatoria - Estinzione del reato - Esclusione - Ragione.
Edilizia - In genere
Nell'ipotesi in cui una lottizzazione venga eseguita senza autorizzazione ovvero in totale difformità da quella inizialmente disciplinata nell'originario piano approvato, il successivo rilascio dell'autorizzazione in sanatoria non estingue il reato già commesso, poiché tale causa di estinzione non è espressamente prevista dalla legislazione edilizia. L'art. 22 legge 28 febbraio 1985, n. 47, che menziona soltanto la concessione in sanatoria, non è applicabile analogicamente, poiché la norma di esclusione della punibilità in astratto è suscettibile soltanto di interpretazione estensiva, venendo ad incidere sull'eliminazione di fattispecie previste dal legislatore e, quindi, sul potere riservato a quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. C CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)