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Sez. 3, Sentenza n. 11436 del 15/10/1997 Ud. (dep. 12/12/1997) Rv. 209396 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Momento consumativo - Individuazione - Ultimazione della attività giuridica o materiale di trasformazione - necessità.
Stato
decisa il 1997-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209396-01

EDILIZIA - IN GENERE

La lottizzazione abusiva è un reato (eventualmente) permanente, in cui la permanenza cessa con l'ultimazione della condotta lottizzatoria, ovvero con la ultimazione della attività giuridica o materiale volta alla trasformazione del territorio. (Nella specie la Corte ha osservato che trattandosi di lottizzazione mista -negoziale o materiale- la permanenza del reato era cessata non già al momento dell'atto notarile di divisione, bensì al momento in cui erano state ultimate le opere abusive costruite nei lotti).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)