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Sez. 3, Ordinanza n. 292 del 26/01/1998 Cc. (dep. 05/03/1998) Rv. 210281 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Natura - Reato permanente e progressivo nell'evento - Momento consumativo - Individuazione - Ultima attività di trasformazione.
Stato
decisa il 1998-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210281-01

EDILIZIA - IN GENERE

Il reato di lottizzazione abusiva ha natura di reato permanente e progressivo nell'evento, che giunge a compimento solo con la ultimazione delle costruzioni. Ciò anche quando le attività edificatorie sono portate a termine da persone diverse da quelle che hanno proceduto alla divisione dei terreni in lotti, alla loro vendita ed\o all'esecuzione di alcune opere, in quanto la permanenza cessa solo quando l'intero programma lottizzatorio viene attuato. Cioè all'epoca di realizzazione dell'ultima opera, sia essa una costruzione abusiva oppure un'opera di urbanizzazione primaria o secondaria. Qualora si tratti di lottizzazione abusiva negoziale l'azione criminosa non si esaurisce nella redazione di atti diretti al frazionamento della proprietà, poiché l'esecuzione di opere di urbanizzazione ulteriormente compromette la scelta di destinazione e di uso del territorio riservata alla competenza pubblica.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)