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Sez. 2, Sentenza n. 8766 del 07/05/1985 Ud. (dep. 10/10/1985) Rv. 170624 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO SPECIFICO - ESCLUSIONE - DOLO GENERICO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170624-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO SPECIFICO - ESCLUSIONE - DOLO GENERICO - SUSSISTENZA.*

L'elemento soggettivo del delitto di sequestro di persona non richiede il dolo specifico, ma per esso è sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza di infliggere alla vittima la illegittima restrizione della sua libertà fisica, intesa come libertà di locomozione. (V mass n 169403).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)