Sez. 2, Sentenza n. 5122 del 18/01/1985 Ud. (dep. 25/05/1985) Rv. 169403 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO SPECIFICO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO SPECIFICO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA.*
Il sequestro di persona non richiede un dolo specifico, ma solo il dolo generico, consistente nella consapevolezza di infliggere alla vittima una illegittima restrizione della sua libertà fisica, intesa come libertà di locomozione. (Conf mass n 165919; (Conf mass n 161116; (Conf mass n 156046).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)