Sez. 2, Sentenza n. 1002 del 12/03/1977 (Rv. 384628 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - LIMITI - MANCATA ALLEGAZIONE DI DOCUMENTI GIA PRODOTTI - RIGETTO NEL MERITO DELL'APPELLO - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - LIMITI - MANCATA ALLEGAZIONE DI DOCUMENTI GIA PRODOTTI - RIGETTO NEL MERITO DELL'APPELLO - CONDIZIONI.*
La sanzione di improcedibilita dell'appello prevista dal secondo comma dell'art 348 cod proc civ per il caso in cui l'appellante, dopo essersi costituito, non presenti il proprio fascicolo alla prima udienza o nel termine di rinvio fissato dal giudice, non opera nel caso in cui l'appellante presenti il proprio fascicolo contenente gli Atti essenziali, come la citazione d'appello, la sentenza impugnata e la procura, ma incompleto per la mancata inserzione dei documenti gia prodotti in primo grado. In tale ipotesi ne l'istruttore, ne lo stesso collegio, possono emettere una pronuncia di improcedibilita, ma l'appello puo unicamente essere rigettato nel merito per difetto di prova, ferma, peraltro, la facolta dello appellante, di completare il proprio fascicolo in tempo utile per la decisione, a norma degli artt 352, 359 cod proc civ e 111 disp att cod proc civ. (V 912/68, mass n 332252; (V 296/67, mass n 326110; (V 740/65; (V 820/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)