Sez. 3, Sentenza n. 296 del 02/02/1967 (Rv. 326110 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE DELL'APPELLANTE - OMESSA ALLEGAZIONE NEL FASCICOLO DI ATTI PRODOTTI IN PRIMO GRADO - IMPROCEDIBILITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE DELL'APPELLANTE - OMESSA ALLEGAZIONE NEL FASCICOLO DI ATTI PRODOTTI IN PRIMO GRADO - IMPROCEDIBILITA - ESCLUSIONE.*
L'ipotesi in cui l'appellante presenti in termine il proprio fascicolo incompleto, per la mancata inserzione in esso di un documento gia prodotto in primo grado, non trova la sua disciplina nella norma dell'art. 348, che, comminando una decadenza, non e applicabile oltre i casi in essa contemplati. La mancata allegazione al fascicolo di tutti o parte degli Atti e documenti di causa prodotti in primo grado non equivale a mancato deposito del fascicolo stesso e non importa improcedibilita dell'appello.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)