Sez. 3, Ordinanza n. 18785 del 20/08/2010 (Rv. 614563 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratti del consumatore - Clausola di deroga al foro del consumatore - Vessatorietà - Esclusione Trattativa individuale - Caratteristiche - Negoziazione parziale di una o più clausole - Sufficienza - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
L'esclusione dall'applicazione della disciplina di protezione del consumatore, di clausole vessatorie, quale quella che stabilisce la deroga convenzionale al foro esclusivo del consumatore, è consentita solo quando la clausola abusiva sia stata oggetto di specifica trattativa, seria, effettiva ed individuale, non essendo sufficiente al riguardo la prova della comune determinazione di una o più clausole o di alcuni punti specifici delle medesime, (cosiddetta negoziazione parziale), dal momento che alla parte del contratto che non abbia costituito oggetto di trattativa individuale, corredata delle caratteristiche sopra elencate, si applica la disciplina di tutela del consumatore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)