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Sez. 3, Sentenza n. 13455 del 20/07/2004 (Rv. 574705 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Disciplina ex art. 96 cod. proc. civ. - Regolamentazione esclusiva della responsabilità processuale - Configurabilità - Concorso con azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574705-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE

L'art. 96 cod. proc. civ. contiene la disciplina integrale e completa della responsabilità processuale aggravata e si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 cod. civ., di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 cit., né è configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità. Ne consegue che va dichiarata inammissibile - prima che infondata - l'azione di risarcimento del danno proposta dall'esecutato per il ristoro del pregiudizio derivante da attività processuale ingiusta, restando indifferente che detta attività sia tale perché non sorretta da titolo legittimo o perché svolta in forma non rituale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)