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Sez. 3, Sentenza n. 5069 del 03/03/2010 (Rv. 611867 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Disciplina ex art 96 cod. proc. civ. - Regolamentazione esclusiva della responsabilità processuale - Configurabilità - Concorso con l'azione di responsabilità excontrattuale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611867-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE

L'art. 96 cod. proc. civ., che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 cod. civ., di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'ammissibilità della domanda ex art. 96 cod. proc. civ., oltretutto nemmeno espressamente invocato, in una ipotesi di dedotta responsabilità extracontrattuale, senza, peraltro, che della responsabilità di cui al citato art. 96 sussistessero le condizioni, versandosi in una ipotesi in cui era stato eseguito un pignoramento fondato su assegno avverso il quale era stata proposta opposizione all'esecuzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)