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Sez. 5, Sentenza n. 29860 del 16/06/2006 Ud. (dep. 08/09/2006) Rv. 235148 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Commessa dal pubblico ufficiale per effetto di induzione in errore - Falsa attestazione a un pubblico ufficiale su qualità personali - Differenze - Cittadino straniero che ottenga il permesso di soggiorno a seguito di falsa attestazione di svolgimento di una attività lavorativa in Italia - Reato di cui all'art. 495 cod.pen. - Sussistenza - Esclusione - Reato di cui agli artt. 48 e 479 cod.pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235148-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

La falsa attestazione sullo svolgimento di attività lavorativa in Italia da parte di cittadino extracomunitario, assunta a presupposto di fatto per il rilascio del permesso di soggiorno da parte del pubblico ufficiale che forma l'atto, integra la fattispecie di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. e non quella di cui all'art. 495 cod. pen. in quanto la dichiarazione stessa non ha alcun rilievo autonomo ma è destinata a confluire nell'atto pubblico e rappresenta uno degli elementi che concorrono all'attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni ricevute dal privato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)