Sez. 6, Sentenza n. 15 del 09/10/2008 Ud. (dep. 02/01/2009) Rv. 242128 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Modifica delle statuizioni in senso favorevole all'imputato - Condanna alle spese - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
In tema di impugnazioni, nell'ipotesi in cui il giudice di appello modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all'imputato, non può essere pronunziata condanna alle spese processuali, poichè tale condanna consegue esclusivamente al rigetto dell'impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità. (Fattispecie in cui la Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva prosciolto l'imputato da uno dei reati addebitatigli, rideterminando la pena in suo favore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)