Sez. 3, Sentenza n. 49701 del 17/11/2004 Ud. (dep. 29/12/2004) Rv. 230294 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - spese e sanzione pecuniaria per rigetto o inammissibilità del ricorso | Modifica della statuizione in senso favorevole all'imputato - Condanna alle spese - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - spese e sanzione pecuniaria per rigetto o inammissibilità del ricorso
Nell'ipotesi in cui il giudice di appello modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all'imputato (nella fattispecie, eliminando le pene accessorie) non può essere pronunziata condanna alle spese processuali, giacché tale condanna consegue esclusivamente, e senza possibilità di deroghe, al rigetto dell'impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)