diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4667 del 20/09/1996 Cc. (dep. 11/10/1996) Rv. 205753 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Spese e sanzione pecuniaria per rigetto o inammissibilità del ricorso | Inammissibilità del ricorso dell'imputato e accoglimento di motivo del ricorso del P.G. esclusivamente giovevole al ricorrente - Condanna alle spese - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205753-01

Impugnazioni - Cassazione - Spese e sanzione pecuniaria per rigetto o inammissibilità del ricorso

Non va pronunciata condanna alle spese del ricorrente il cui ricorso sia stato dichiarato inammissibile per mancata presentazione dei motivi, allorché gli giovi l'accoglimento dell'impugnazione del Procuratore Generale. (Fattispecie relativa alla nozione di "pena detentiva inflitta" ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, che il giudice di merito aveva ritenuto equivalente alla "pena inflitta in sentenza" e non alla "pena residua da espiare").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 608

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)