Sez. 1, Sentenza n. 1035 del 07/04/1972 (Rv. 357394 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - CONCESSIONE DI UNA PROROGA DA PARTE DEL CREDITORE - RINUNZIA AGLI EFFETTI DEL TERMINE - CONVENUTO - ESCLUSIONE - LIBERAZIONE DEL DEBITORE DAGLI EFFETTI DELLA MORA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - CONCESSIONE DI UNA PROROGA DA PARTE DEL CREDITORE - RINUNZIA AGLI EFFETTI DEL TERMINE - CONVENUTO - ESCLUSIONE - LIBERAZIONE DEL DEBITORE DAGLI EFFETTI DELLA MORA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Il fatto che il creditore non agisca immediatamente per ottenere, dall'obbligato verso di lui, l'esecuzione dell'obbligazione, dopo scaduto il termine fissato in contratto, ma ritenga, invece, di concedere all'altro contraente una proroga per l'esecuzione del contratto medesimo, non trasforma quella originaria in un'obbligazione senza termine, ne importa la rinunzia del creditore ad ogni effetto del termine vero originariamente convenuto per l'adempimento. Il termine cosiddetto 'di tolleranzĂ puo scagionare il debitore soltanto degli effetti della incorsa mora, che gli e consentito di purgare, ma, ove a cio egli non provveda, il termine di scadenza contrattuale riprende ad ogni effetto tutto il suo vigore, essendo stata la volonta di tolleranza superata ed annullata dal persistere dell'inerzia dello obbligato, a meno che la rinunzia ai predetti effetti non risulti espressamente voluta. (V 3404'68, mass n 336473; 2237'53; 661'53; 2092'43).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)