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Sez. 3, Sentenza n. 745 del 18/02/1977 (Rv. 384348 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - AZIONE CONTRO IL CONDUTTORE INADEMPIENTE - RITARDO DEL LOCATORE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1977-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384348-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - AZIONE CONTRO IL CONDUTTORE INADEMPIENTE - RITARDO DEL LOCATORE - INSUFFICIENZA.*

Agli effetti della tacita riconduzione del contratto, il ritardo del concedente a promuovere l'Azione legale contro il conduttore inadempiente non e sufficiente, se non qualificato da altri elementi idonei ad attribuire ad esso un significato non equivoco, perche possa ritenersi operante una rinunzia a far valere gli effetti del pregresso inadempimento e della gia verificatasi inosservanza di un termine contrattuale. (V 1035/72, mass n 357394).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)