Sez. 2, Sentenza n. 914 del 14/02/1981 (Rv. 411428 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - SCADENZA - CONCESSIONE DI UNA PROROGA - SCADENZA DEL TERMINE DI TOLLERANZA - FACOLTA DEL CREDITORE DI CHIEDERE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PERSISTENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - SCADENZA - CONCESSIONE DI UNA PROROGA - SCADENZA DEL TERMINE DI TOLLERANZA - FACOLTA DEL CREDITORE DI CHIEDERE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PERSISTENZA.*
Quando il termine fissato in contratto per l'esecuzione della obbligazione, sia prorogato in base a una dichiarazione di volonta del creditore (cosidetto termine di tolleranza), la concessione di detta proroga al debitore che sia inadempiente rispetto al termine originario non comporta rinuncia agli effetti dell'inadempimento in relazione all'eventuale inutile scadenza del nuovo termine, sicche il creditore conserva tutti i diritti e le facolta conseguenti all'inadempimento, compresa la facolta di chiedere la risoluzione del contratto. (Conf 745/77, mass n 384348; (Conf 1035/72, mass n 357394; (Conf 3404/68, mass n 336473; (Conf 2237/53; (Conf 661/53; (Conf 2092/43).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)