Sez. L, Sentenza n. 7639 del 19/08/1996 (Rv. 499250 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Cumulo tra le somme corrisposte dall'I.N.A.I.L. ed i proventi di altre attività autonome o subordinate - Divieto - Anteriorità di tali attività rispetto alla costituzione del rapporto di lavoro o al trattamento previdenziale - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
Il disposto dell'art. 3, secondo comma, del D.Lgs. 9 novembre 1945 n. 788 (il quale prevede che l'integrazione salariale non sia corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate) tende ad evitare il cumulo fino alla concorrenza tra le somme integrabili corrisposte dall'I.N.P.S. e proventi di altre atti- vità, in concreto espletate e remunerate, sia subordinate che autonome. L'applicazione di tale norma non presuppone che dette attività si svolgano nelle stesse ore della prestazione sospesa, né che la loro effettuazione sia di fatto consentita dall'avvenuta sospensione; è quindi irrilevante che l'attività diversa abbia avuto inizio prima del collocamento del lavoratore in cassa integrazione, o anche in epoca antecedente all'instaurazione del rapporto di lavoro sospeso.
Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)