Sez. L, Sentenza n. 4419 del 14/04/1993 (Rv. 481826 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni | Svolgimento di attività autonoma o subordinata durante le giornate di riduzione del lavoro - Divieto di corresponsione dell'integrazione salariale - Funzione - Svolgimento di tale attività nelle stesse ore della sospensione con intervento della C.I.G.S. - Necessità - Esclusione - Effetti - Riduzione proporzionale e non perdita del trattamento - Conseguenze - Equivalenza tra integrazione salariale e retribuzione del lavoro subordinato - Presunzione - Misura del compenso del lavoro autonomo inferiore all'ammontare dell'integrazione - Onere probatorio del lavoratore.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni
Il disposto dell'art. 3, secondo comma, del D.Lgs. 9 novembre 1945 n. 788 (il quale prevede che l'integrazione salariale non sia corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate) tende ad evitare il cumulo fino alla concorrenza tra le somme integrabili corrisposte dall'I.N.P.S. e proventi di altre attività, in concreto espletate e remunerate, sia subordinate che autonome. Tale norma - anche dopo la modifica apportata dalla legge n. 160 del 1988 - non richiede quindi che dette attività si svolgano nelle stesse ore della prestazione subordinata sospesa con intervento della C.I.G.S., e comporta non la perdita totale del diritto all'integrazione salariale ma solo una riduzione del trattamento in proporzione dei proventi della diversa attività lavorativa; con la conseguenza che ove questa attività sia prestata in regime di subordinazione può presumersi l'equivalenza della retribuzione alla corrispondente quota di integrazione salariale, mentre nell'ipotesi di attività lavorativa autonoma grava sul lavoratore (al fine del riconoscimento del suo diritto a conservare l'integrazione salariale per la differenza) l'onere di dimostrare che il compenso percepito per detta attività è inferiore all'integrazione salariale stessa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)