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Sez. U, Sentenza n. 5228 del 17/10/1984 (Rv. 436959 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IMPRESA ASSICURATRICE - AZIONE RISARCITORIA PROPOSTA NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA "IN BONIS" - SOPRAVVENIENZA DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - EFFETTI - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO CONTRO L'IMPRESA STESSA - AMMISSIBILITÀ - SENTENZA DI CONDANNA EMESSA IN TALE GIUDIZIO - OPPONIBILITÀ ALL'IMPRESA DESIGNATA - DISCIPLINA RELATIVA - DEROGA PARZIALE DELLE NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA - MANCATA ATTRIBUZIONE AL COMMISSARIO LIQUIDATORE DEL POTERE DI LIQUIDARE I SINISTRI ANCHE PER CONTO DEL FONDO DI GARANZIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436959-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IMPRESA ASSICURATRICE - AZIONE RISARCITORIA PROPOSTA NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA "IN BONIS" - SOPRAVVENIENZA DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - EFFETTI - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO CONTRO L'IMPRESA STESSA - AMMISSIBILITÀ - SENTENZA DI CONDANNA EMESSA IN TALE GIUDIZIO - OPPONIBILITÀ ALL'IMPRESA DESIGNATA - DISCIPLINA RELATIVA - DEROGA PARZIALE DELLE NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA - MANCATA ATTRIBUZIONE AL COMMISSARIO LIQUIDATORE DEL POTERE DI LIQUIDARE I SINISTRI ANCHE PER CONTO DEL FONDO DI GARANZIA - IRRILEVANZA.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'assoggettamento dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, nelle more del giudizio di primo grado promosso dal terzo danneggiato, comporta che il giudizio medesimo prosegue nei confronti della liquidazione, previa comunicazione all'impresa designata per il pagamento del danno, e che la sentenza di condanna, resa in accoglimento della domanda, opera nei confronti di detta impresa designata e spiega valore di accertamento del credito nei rapporti fra quest'ultima e la liquidazione. Tale principio, evincibile dall'art. 25 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (con le modifiche introdotte dal decreto legge 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39), implica, pertanto, una parziale deroga delle norme generali che regolano la liquidazione amministrativa, ove sottraggono alla cognizione del giudice ordinario le azioni individuali contro l'impresa in liquidazione (ancorché di mero accertamento), fino a quando i relativi crediti non siano stati portati al vaglio degli organi amministrativi in Sede di verificazione del passivo, e la deroga medesima opera indipendentemente dalla circostanza che il Commissario liquidatore abbia ricevuto il potere di liquidare i sinistri anche per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo il disposto dell'art. 9 del citato decreto legge n. 857 del 1976. (V 636/82, mass n 418400).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 8, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 9, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 13, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)