Sez. U, Sentenza n. 1398 del 10/02/1987 (Rv. 450863 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IMPRESA ASSICURATRICE - AZIONE RISARCITORIA NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA ASSOGGETTATA A LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMISSIBILITÀ - DISCIPLINA RELATIVA - DEROGA DELLE NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA - LIMITAZIONE AI SINISTRI COPERTI DALL'OBBLIGO ASSICURATIVO - DANNO SUBITO DA PERSONA TRASPORTATA - AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA DETTA DEROGA - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IMPRESA ASSICURATRICE - AZIONE RISARCITORIA NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA ASSOGGETTATA A LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMISSIBILITÀ - DISCIPLINA RELATIVA - DEROGA DELLE NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA - LIMITAZIONE AI SINISTRI COPERTI DALL'OBBLIGO ASSICURATIVO - DANNO SUBITO DA PERSONA TRASPORTATA - AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA DETTA DEROGA - ESCLUSIONE.*
Gli artt. 9 e 13 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 (convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39), recante modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1969 n. 990 sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, al pari degli artt. 19 e 25 di tale ultima legge, nella parte in cui consentono di far valere giudizialmente pretese creditorie nei confronti dell'impresa assicuratrice messa in liquidazione coatta amministrativa, introducono una deroga al principio dell'improponibilità di tale Azione, fino alla conclusione del procedimento amministrativo di verificazione del passivo davanti al Commissario liquidatore, che è circoscritta ai sinistri coperti dall'Obbligo assicurativo. Detta deroga, pertanto, non opera nei riguardi del danno subito da persona trasportata, qualora il danno medesimo, verificatosi prima della data di entrata in vigore del citato decreto n. 857 del 1976, non rientri nell'estensione dell'Assicurazione obbligatoria contemplata da tale provvedimento in favore dei terzi trasportati. (V 5228/84, mass n 436959).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 8, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 9, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 13, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)