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Sez. L, Sentenza n. 3916 del 12/06/1986 (Rv. 446753 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446753-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Il vizio di ultra o extra petizione ricorre soltanto quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri qualcuno degli elementi obiettivi d'identificazione dell'Azione (petitum o causa petendi), attribuendo o negando a taluna delle parti un bene diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno virtualmente o implicitamente nella domanda, o sostituendo l'Azione espressamente o formalmente proposta con una diversa, fondata su fatti diversi e su una diversa causa petendi, con la conseguente introduzione nel processo di un nuovo e diverso titolo, accanto a quello posto dalla parte a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagini. (nella specie, la suprema Corte ha escluso che fosse affetta da detto vizio la sentenza impugnata, che, rigettando la domanda del lavoratore di attribuzione della qualifica superiore e delle conseguenti differenze retributive, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., sul rilievo che l'Esercizio di mansioni superiori era avvenuto in dipendenza della sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, aveva condannato l'azienda datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive richieste). (V 4301/80, mass n 408172).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)