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Sez. L, Sentenza n. 6746 del 26/07/1996 (Rv. 498769 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Dell'azione e del rapporto giuridico dedotto in giudizio - Limiti - Divieto per il giudice di sostituire l'azione proposta con altra diversa fondata su fatti diversi e su diversa "causa petendi" e, comunque, di porre a base della decisione fatti diversi da quelli dedotti dalle parti - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498769-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Il potere - dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il "nomen iuris" al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trova tuttavia un limite nel divieto per il giudice di sostituire l'azione proposta con una diversa, fondata su fatti diversi o su una diversa "causa petendi", con la conseguente introduzione nel processo di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine, e comunque nel divieto, derivante dal principio dispositivo, di porre a base della decisione fatti diversi da quelli dedotti dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)