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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10769 del 27/06/2012 (Rv. 623037 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Danni da emotrasfusione - Indennità integrativa speciale ex art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992 - Rivalutazione - Spettanza - Fondamento - Decorrenza - Riferibilità alla data di entrata in vigore della legge n. 244 del 2007 - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623037-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di danni da trasfusione e somministrazione di emoderivati, l'indennità integrativa speciale, prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992, è soggetta a rivalutazione annuale, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2011, che ha dichiarato illegittima l'esclusione della rivalutazione per violazione del principio di uguaglianza, rispetto alla disciplina, introdotta con l'art. 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007, dei danni da somministrazione di talidomide. Poiché, peraltro, il riferimento a tale normativa è stato individuato dalla Corte costituzionale come mero "tertium comparationis" del giudizio di legittimità, la spettanza della rivalutazione non è ancorata all'entrata in vigore della legge n. 244 del 2007.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 363 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 11 com. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)