Sez. L, Sentenza n. 1202 del 12/02/1985 (Rv. 439322 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - RISARCIMENTO DEL DANNO - EVENTUALI GUADAGNI ALTRIMENTI CONSEGUITI DAL LAVORATORE - RILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - RISARCIMENTO DEL DANNO - EVENTUALI GUADAGNI ALTRIMENTI CONSEGUITI DAL LAVORATORE - RILEVANZA.*
Anche nel caso in cui il periodo compreso fra la data d'intimazione del licenziamento e la sentenza che ordina la reintegrazione sia superiore ai cinque mesi, il diritto del lavoratore illegittimamente licenziato, e rimasto per detto periodo privo di retribuzione, al risarcimento del danno eccedente l'importo minimo legale di cinque mensilità va accertato in base ai criteri generali ed è influenzato dagli eventuali guadagni altrimenti conseguiti dal lavoratore, essendo la presunzione invincibile di danno limitata, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, alla misura risarcitoria minima anzidetta (cinque mensilità). (V 7306/83, mass n 431905; (V 1658/83, mass n 426497; (V 1079/83, mass n 425871; (V 3271/78, mass n 392696).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)