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Sez. L, Sentenza n. 1079 del 11/02/1983 (Rv. 425871 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMO - RISARCIMENTO DEL DANNO RELATIVO AL PERIODO PRECEDENTE ALLA PRONUNZIA DI ILLEGITTIMITÀ - SISTEMA COMPOSITO - DISTINZIONI - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI DANNO E PRESUNZIONE RELATIVA DI MAGGIOR DANNO.*
Stato
decisa il 1983-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425871-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMO - RISARCIMENTO DEL DANNO RELATIVO AL PERIODO PRECEDENTE ALLA PRONUNZIA DI ILLEGITTIMITÀ - SISTEMA COMPOSITO - DISTINZIONI - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI DANNO E PRESUNZIONE RELATIVA DI MAGGIOR DANNO.*

L'art. 18 dello statuto dei lavoratori, per la sanzione del risarcimento del danno relativo al periodo precedente alla pronunzia di illegittimità del licenziamento, ha previsto un sistema composito, per una parte a carattere sanzionatorio con presunzione legale invincibile di danno (nella misura di cinque mensilità), per l'altra - quella dell'eventuale maggior danno - soggetta ai criteri generali e influenzata dagli eventuali guadagni conseguiti altrimenti dal lavoratore e che, sul piano dell'Onere probatorio, vede un temperamento del principio, che la prova del danno deve essere fornita dall'interessato, nella presunzione semplice che assiste il lavoratore, in relazione alla natura alimentare della retribuzione non percepita restando sempre a carico del datore di lavoro la prova di lucri realizzati dal lavoratore ovvero della sua negligenza al riguardo. Il parametro per la Determinazione di tale danno va individuato - come per quello della misura minima - nell'ammontare della retribuzione a norma dell'art. 2121 cod. civ., salva sempre la prova dell'interessato della sua eccessività od insufficienza ovvero inapplicabilità. (V 1208/80, mass n 404705; (V 3269/78, mass n 392693; (V 1643/78, mass n 391035; (V 514/78, mass n 389818; (V 5079/77, mass n 388683; (V 765/74, mass n 368621; (Conf 3271/78, mass n 392696).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)