Sez. L, Sentenza n. 7306 del 10/12/1983 (Rv. 431905 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO RELATIVO AL PERIODO PRECEDENTE LA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - CRITERI DI LIQUIDAZIONE - ENTITÀ - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO RELATIVO AL PERIODO PRECEDENTE LA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - CRITERI DI LIQUIDAZIONE - ENTITÀ - CONSEGUENZE.*
In tema di risarcimento del danno relativo al periodo precedente la pronuncia di illegittimità del licenziamento, la legge ha fatto ricorso ad un sistema composito: per una parte a carattere sanzionatorio, ossia di penalità a carico del datore di lavoro, con presunzione invincibile di danno nella misura di cinque mensilità di retribuzione, per l'altra parte, quella dell'eventuale maggiore danno, soggetta ai criteri generali ed influenzata dagli eventuali guadagni altrimenti conseguiti dal lavoratore licenziato. Ciò, peraltro, non impedisce che, ove sia escluso il diritto del lavoratore al risarcimento di un danno eccedente l'importo di cinque mensilità, debbano detrarsi da quest'ultimo le retribuzioni che il lavoratore, nonostante la Mancanza di prestazione lavorativa, abbia percepito dal datore di lavoro nel periodo anteriore alla pronuncia d'illegittimità del licenziamento. (V 5716/81, mass n 416410; (V 99/81, mass n 410488).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)