Sez. L, Sentenza n. 7486 del 12/08/1997 (Rv. 506689 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ | Pensione di vecchiaia e pensione di invalidità - Incumulabilità - Conseguenze - Maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia - Successiva integrazione dell'invalidità rilevante "ex lege" - Domanda di assegno di invalidità - Accoglimento - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ
In base al principio di incumulabilità della pensione di vecchiaia e dell'assegno di invalidità (art. 1, comma decimo, della legge 12 giugno 1984 n. 222) va rigettata la domanda diretta al conseguimento dell'assegno di invalidità, se il relativo requisito sanitario si è perfezionato in data successiva alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 com. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)