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Sez. L, Sentenza n. 21426 del 17/10/2011 (Rv. 619171 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensione di vecchiaia e assegno di invalidità - Cumulabilità - Esclusione - Fondamento - Sopraggiunto stato di invalidità nel lavoratore titolare di pensione di vecchiaia - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619171-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

Nel sistema previdenziale, le pensioni di vecchiaia e l'assegno di invalidità costituiscono prestazioni tra loro non cumulabili, in quanto tutte riconducibili alla tutela di una situazione di bisogno, effettiva o presunta, sancita dall'art. 38 della Costituzione. Il verificarsi di uno stato di invalidità nel lavoratore che sia già titolare di pensione di vecchiaia, di conseguenza, non comporta l'insorgenza del diritto a fruire dell'assegno di invalidità; al contrario, infatti, l'art. 1, comma 10, della legge 6 dicembre 1984, n. 222, dispone che, al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione, in pensione di vecchiaia.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)