Sez. L, Sentenza n. 3045 del 02/04/1996 (Rv. 496755 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ | Concorrenza virtuale tra diritto all'assegno di invalidità e quello alla pensione di vecchiaia - Principio della preclusività alternativa nei termini recepiti dall'art. 1, comma decimo, legge n. 222 del 1984 - Inapplicabilità in caso di riconoscimento giudiziale con effetti retroattivi del diritto all'assegno di invalidità dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia - Conseguenze - Diritto di opzione - Configurabilità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ
In tema di rapporti tra diritto all'assegno di invalidità e diritto alla pensione di vecchiaia, il principio della preclusività alternativa delle prestazioni previdenziali (o della immutabilità del titolo di pensione), così come recepito dall'art. 1, comma decimo, della legge n. 222 del 1984, presuppone che l'assicurato, già titolare di un trattamento pensionistico, avrebbe, in mancanza di questo, diritto anche all'altro trattamento. Ne consegue che lo stesso principio non può trovare applicazione quando il diritto all'assegno di invalidità sia giudizialmente riconosciuto, sia pure con effetto retroattivo, in epoca successiva al conseguimento della pensione di vecchiaia e quindi in tal caso non opera "ope legis" la trasformazione automatica dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia alle condizioni e con gli effetti precisati nel citato art. 1, comma decimo, e, invece, l'assicurato ha la facoltà di scegliere il trattamento ritenuto più favorevole. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito aveva riconosciuto l'assegno di invalidità con decorrenza anteriore alla data di conseguimento della pensione di vecchiaia, senza sollecitare la pensionata ad esercitare la scelta tra le due prestazioni previdenziali dalla data della virtuale loro concorrenza, né comunque fissare una linea di demarcazione temporale tra i due benefici, al fine escludere l'abnorme contemporanea fruizione di entrambi).
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)