Sez. 3, Sentenza n. 1361 del 13/10/1981 Cc. (dep. 23/12/1981) Rv. 151408 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - IN GENERE - FORMALITÀ PRESCRITTA DALL'ART. 198 COD. PROC. PEN. - CARATTERE TASSATIVO - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITÀ - DELL'IMPUGNAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - IN GENERE - FORMALITÀ PRESCRITTA DALL'ART. 198 COD. PROC. PEN. - CARATTERE TASSATIVO - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITÀ - DELL'IMPUGNAZIONE.*
L'art. 198 cod. proc. pen. prescrive tre forme per la presentazione della dichiarazione di ricorso da parte delle parti private o dei loro difensori: a) o direttamente e personalmente avanti il cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (primo comma); b) od a mezzo di raccomandata o di telegramma (ed in tal caso, la firma dell'impugnante deve essere autenticata o se trattasi di telegrammi collazionati, diretti sempre al cancelliere predetto (secondo comma); C) o personalmente avanti il cancelliere del pretore del luogo in cui l'impugnante si trova se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero, se l'impugnante risiede allo estero, davanti ad un agente consolare (terzo comma). Le Disposizioni contenute nel citato articolo sono tassative, e non ammettono deroghe o surrogati di sorta, di modo che l'inosservanza delle forme e delle modalità in esso prescritte rende inammissibile l'impugnazione. (Conf mass n 103320).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 198
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)