Sez. 6, Sentenza n. 625 del 04/03/1983 Cc. (dep. 26/04/1983) Rv. 158685 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - IN GENERE - DICHIARAZIONE RICEVUTA DAL SEGRETARIO ANZICHÉ DAL CANCELLIERE - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - IN GENERE - DICHIARAZIONE RICEVUTA DAL SEGRETARIO ANZICHÉ DAL CANCELLIERE - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
È valida la dichiarazione di impugnazione ricevuta dal segretario anziché dal cancelliere, poiché tale ipotesi non è prevista espressamente tra le cause di inammissibilità, ed anche perché l'Esercizio, da parte di un segretario, delle attribuzioni riservate a personale della carriera direttiva, non può tornare a danno della parte, facendo ricadere su di essa le conseguenze di una irregolarità interna all'ufficio. (V mass n 152400 e ivi citate; (V mass n 151408).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 198
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)