Sez. L, Sentenza n. 7134 del 02/12/1986 (Rv. 449214 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - EROGAZIONI NON IMPOSTE DALLA LEGGE O DAL CONTRATTO COLLETTIVO O DA PATTI INDIVIDUALI - INCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVE AD EROGAZIONE UNA TANTUM FATTA AI DIPENDENTI IN OCCASIONE DEL LORO COLLOCAMENTO A RIPOSO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - EROGAZIONI NON IMPOSTE DALLA LEGGE O DAL CONTRATTO COLLETTIVO O DA PATTI INDIVIDUALI - INCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVE AD EROGAZIONE UNA TANTUM FATTA AI DIPENDENTI IN OCCASIONE DEL LORO COLLOCAMENTO A RIPOSO.*
Le erogazioni del datore di lavoro non imposte dalla legge o dal contratto collettivo o da espresse pattuizioni individuali, quale che sia la loro denominazione, devono considerarsi come facenti parte della retribuzione imponibile ai fini contributivi, qualora esse abbiano carattere continuativo e siano corrisposte alla generalità dei dipendenti secondo una prassi aziendale che conferisca carattere vincolante ed obbligatorio all'iniziale corresponsione unilaterale e discrezionale. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi un'erogazione una tantum fatta dal datore di lavoro ai suoi dipendenti in occasione del loro collocamento a riposo). (V 3962/84, mass n 435936; (V 1309/79, mass n 397564).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)