Sez. 2, Sentenza n. 3962 del 06/07/1984 (Rv. 435936 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE - CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI "CONFESSORIA SERVITUTIS".*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE - CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI "CONFESSORIA SERVITUTIS".*
Nel giudizio di appello la corrispondenza tra chiesto e pronunciato va correlata con il divieto della proposizione di domande nuove previsto dall'art. 345 cod. proc. civ. e con il principio della necessità della riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte nel giudizio di primo grado e, quindi, accertata con riferimento alle domande che hanno già formato oggetto della decisione di primo grado e che, essendo state in questo rigettate, siano state riproposte con l'atto di appello dalla parte effettivamente soccombente o riproposte con la comparsa di risposta, e sia pure senza l'uso di particolari formule, dalla parte sostanzialmente vittoriosa per quanto riguarda quelle non esaminate perché assorbite. (nella specie, proposta ed accolta dal giudice di primo grado l'Azione confessoria servitutis, in relazione a servitù di aria e luce acquistata per destinazione del padre di famiglia, con ordine di ripristino della preesistente situazione, il convenuto aveva appellato la pronunzia per la non configurabilità della servitù così costituita per difetto di opere visibili e permanenti e l'appellato aveva insistito per il rigetto del gravame; la C.S. in base all'enunciato principio ha annullato per ultrapetizione la sentenza d'appello che pur negando la configurabilità della servitù aveva rigettato il gravame per inesistenza del diritto dell'appellante di chiudere la luce di cui alla vantata servitù, così provvedendo su un'Azione negatoria non proposta neppure implicitamente, o comunque non riproposta in appello). (V 1309/79, mass n 397564).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 904, Cod. Civ. art. 1079, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)