Sez. L, Sentenza n. 11668 del 18/05/2006 (Rv. 589385 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Cassa edile di mutualità ed assistenza per i dipendenti di imprese edili - Accantonamenti per ferie, festività e gratifiche - Natura retributiva - Imponibile contributivo - Rilevanza - "Ius superveniens" - Retroattività - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In tema di retribuzione imponibile ai fini contributivi alla stregua dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, applicabile "ratione temporis", le somme che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla Cassa Edile, quali accantonamenti destinati al pagamento di ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali costituiscono somme spettanti a titolo retributivo ai lavoratori e contribuiscono a formare l'imponibile contributivo non trovando applicazione retroattiva, in contrasto con il principio generale di segno contrario (art. 11 disp.prel.cod.civ.), lo "ius superveniens" in materia, entrato in vigore il 1° gennaio 1998 (art. 9 del d.lgs. n. 314 del 1997 e art. 7 del d.lgs. n. 56 del 1998).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 9, Decreto Legisl. 23/03/1998 num. 56 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)