Sez. L, Sentenza n. 20693 del 25/10/2004 (Rv. 577816 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ E ALTRE MENSILITÀ AGGIUNTIVE | Cassa edile di mutualità ed assistenza per i dipendenti di imprese edili - Accantonamenti per ferie, festività e gratifiche - Natura retributiva - Mancato versamento da parte del datore di lavoro - Conseguenze - Diritto agli sgravi fiscali di cui alla legge n. 389/89 - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ E ALTRE MENSILITÀ AGGIUNTIVE
Le somme che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla Cassa Edile quali accantonamenti destinati al pagamento di ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali costituiscono somme spettanti a titolo retributivo ai lavoratori, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 29 comma terzo del D.L. 23 giugno 1995 n. 244 convertito nella legge n. 341 del 1995, cosicché il mancato versamento degli accantonamenti impedisce al datore di lavoro di fruire degli sgravi di cui all'art. 6 del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389
Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 18, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Decreto Legge 23/06/1995 num. 244 art. 29 com. 3, Legge 08/08/1995 num. 341
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)