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Sez. L, Sentenza n. 10218 del 04/05/2007 (Rv. 596577 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Obbligo del servizio di mensa - Inclusione nella retribuzione imponibile - Sussistenza - Facoltatività della fruizione del servizio e mancata previsione di una indennità sostitutiva - Irrilevanza - Espressa esclusione contrattuale dell'indennità sostitutiva - Equiparazione alla mancata previsione di un'indennità sostitutiva.
Stato
decisa il 2007-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596577-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Nella retribuzione imponibile a fini contributivi di cui all'art. 12 della legge n. 153 del 1969 (applicabile "ratione temporis" nella fattispecie e non trovando applicazione retroattiva lo "ius superveniens" in materia entrato in vigore il 1° gennaio 1998, ai sensi dell'art. 9 del d. lgs. n. 314 del 1997) rientra non solo l'indennità sostitutiva della mensa ma anche la prestazione "in natura" del servizio mensa - che il datore di lavoro abbia l'obbligo di erogare - a prescindere dalla facoltatività dell'utilizzazione del servizio stesso e dalla previsione contrattuale di un'indennità sostitutiva.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 6 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)