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Sez. L, Sentenza n. 13960 del 24/06/2011 (Rv. 617781 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Contratto di prestazione di lavoro temporaneo - Mancanza o generica previsione dei casi ammissibili in base ai contratti collettivi dell'impresa utilizzatrice - Conseguenze - Instaurazione del contratto tra lavoratore ed utilizzatore "interponente" - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617781-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In materia di rapporto di lavoro interinale, la mancanza o la generica previsione, nel contratto intercorrente tra l'impresa fornitrice ed il singolo lavoratore, dei casi in cui è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi dell'impresa utilizzatrice (nella specie la Poste italiane s.p.a.), spezza l'unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell'offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e far venir meno quella presunzione di legittimità del contratto interinale, che il legislatore fa discendere dall'indicazione nel contratto di fornitura delle ipotesi in cui il contratto interinale può essere concluso. Pertanto, trova applicazione il disposto di cui all'art.10 della legge 24 giugno 1997, n.196 e dunque quanto previsto dall'art.1 della legge 23 ottobre 1960, n.1369, per cui il contratto di lavoro col fornitore "interposto" si considera a tutti gli effetti instaurato con l'utilizzatore "interponente".

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 art. 1, Legge 24/06/1997 num. 196 art. 3, Legge 24/06/1997 num. 196 art. 10, Cod. Civ. art. 1344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)