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Sez. 5, Sentenza n. 4727 del 15/03/2000 Ud. (dep. 17/04/2000) Rv. 215986 - 01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI | Attenuante ex 219 comma 2 legge fallimentare (danno patrimoniale di particolare tenuità) - Natura oggettiva - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215986-01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI

La attenuante prevista dall'art 219 comma 2 legge fallimentare (aver cagionato danno patrimoniale di speciale tenuità) ha natura oggettiva, in quanto il danno è quello prodotto dal fatto-reato; pertanto, in ipotesi di bancarotta semplice, esso si sostanzia in quello derivante dal comportamento omissivo ascrivibile all'imputato, che può aver prodotto conseguenze tenui o, addirittura, inesistenti ai creditori, considerati, non singolarmente, ma nel loro insieme. (Nella fattispecie, la Corte, affermando che la attenuante "de qua", una volta riconosciuta, deve applicarsi a tutti gli imputati dello stesso fatto-reato, ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito, che, viceversa, la aveva ritenuta applicabile ad uno solo dei due coimputati).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)