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Sez. 5, Sentenza n. 21353 del 09/04/2003 Ud. (dep. 15/05/2003) Rv. 224889 - 01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI | Danno patrimoniale di particolare tenuità - Condizioni per la sua configurabilità.
Stato
decisa il 2003-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224889-01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI

Ai fini della concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'art. 219 comma 3 legge fall., fermo restando che la valutazione deve riguardare il pregiudizio economico arrecato ai creditori dai fatti di bancarotta, tuttavia non può prescindersi dal considerare anche le dimensioni dell'impresa, il movimento degli affari e l'ammontare dell'attivo e del passivo (nel caso di specie, in cui si trattava di una bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale con un passivo pari a lire 480.000.000, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva negato la concessione dell'attenuante).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 com. 3 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)